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Privacy: contributo spese

Lunedì 14 Marzo 2005

Fissata l'entità del contributo spese per l'esercizio dei diritti di accesso ai propri dati

Il Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) sancisce la tendenziale gratuità dell'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano, trattati sia da soggetti pubblici sia privati.

Lo stesso Codice però, nell'intento di circoscrivere il numero delle istanze immotivate che possono finire per gravare sull'attività di un'amministrazione o di una azienda privata, prevede la possibilità di chiedere all'interessato che eserciti i suoi diritti di accesso un contributo spese che non potrà comunque superare i costi effettivamente a tal fine sostenuti ovvero gli importi determinati dall'Autorità Garante (commi 7 ed 8 dell'art. 10) con proprio provvedimento generale (deliberazione n. 14 del 23.12.2004, G.U. n. 55 dell'8 marzo 2005), che ha conseguentemente determinato tali importi.

Nel caso in cui non risulti confermata l'esistenza dei dati, lo stesso contributo è individuato forfettariamente in misura pari a euro 10,00 (euro 2,50, in relazione al caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente).

Negli altri casi in cui, a seguito di una richiesta dell'interessato, risulta invece confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, l'esercizio del diritto è gratuito, ma può essere chiesto un contributo spese in presenza di una richiesta di riprodurre uno speciale supporto su cui i dati personali figurano.

Il contributo può dunque arrivare ad un massimo di euro 20,00 nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi cioè di detenere i dati) ma l'interessato chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, evidentemente di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom.

Francesca Capodaglio